Statuto

Statuto della Lista Civica (movimento) denominata “AMOMANNO” di Manno

I. Norme generali

Art. 1

La lista civica (movimento) AMOMANNO è un movimento ai sensi degli articoli 60 e segg. del codice civile svizzero, aperto a tutte le cittadine e cittadini di Manno.

Art. 2

Il movimento è senza distinzioni politiche, etniche o religiose.

II. Soci

Art. 3

Possono far parte del movimento i cittadini svizzeri domiciliati nel Comune di Manno.

Art. 4

Gli aderenti hanno uguali diritti ed uguali doveri e sono eleggibili a tutte le cariche. Per candidarsi alla carica di Municipale viene richiesta un’esperienza di almeno 4 anni quale consigliere comunale.

Art.5

Aderire a AMOMANNO significa operare nello spirito del movimento e impegnarsi ad agire nel rispetto dello statuto.

Art. 6

Non è consentito costituire correnti o frazioni organizzate al di fuori del movimento AMOMANNO.

Art.7

L’assemblea decide, su proposta del comitato, se un socio deve essere escluso dal movimento.

Art. 8

Le dimissioni dalla lista civica devono essere presentate per iscritto al comitato del movimento.

III. Organi del movimento

Art. 9

Gli organi del movimento sono

– l’assemblea
– l’ufficio presidenziale
– il comitato
– i revisori dei conti

Gli organi del movimento sono eletti annualmente e sono rieleggibili.

Art. 10

L’assemblea è l’organo supremo del movimento: Esso:

a) definisce il programma politico del movimento,
b) elegge il presidente, gli altri membri dell’ufficio presidenziale e i revisori dei conti,
c) designa i candidati per le elezioni comunali,

Art. 11

L’assemblea è convocata dall’ufficio presidenziale con preavviso di almeno 8 giorni ed almeno una volta all’anno in forma ordinaria.

Art. 12

Le assemblee ordinarie o straordinarie sono valide indipendentemente dal numero delle presenze.

Art. 13

Di regola le elezioni o le votazioni avvengono per alzata di mano. Se uno o più membri presenti in sala desiderano che l’elezione o la votazione venga sottoposta al voto segreto, il Presidente è tenuto ad accogliere la proposta.

Art. 14

L’ufficio presidenziale è composto da 5 membri :dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario, dal cassiere e da un consigliere comunale. Esso si occupa della gestione ordinaria, inoltre ha facoltà decisionale per problematiche urgenti. Dovrà in ogni caso informare il comitato.

L’ufficio presidenziale si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno 2 dei suoi membri.  Il comitato ha facoltà di costituire commissioni permanenti o speciali.

Art. 15

Il comitato è costituito dall’ufficio presidenziale, dai municipali, dai consiglieri comunali in carica, dai membri e dai supplenti/subentranti di AMOMANNO dei consorzi / commissioni speciali, nonché dai membri onorari permanenti. Il comitato dirige l’azione politica e organizzativa del movimento conformemente alle decisioni dell’ assemblea. Il comitato si riunisce su convocazione dell’ufficio presidenziale o su richiesta di almeno 3 dei suoi membri. Esso può essere consultato dall’ufficio presidenziale tramite posta elettronica. Il comitato ha facoltà di costituire commissioni permanenti o speciali. Se il risultato di una votazione risultasse a pareggio, il voto del presidente conta il doppio. Le decisioni del comitato vengono rese valide per alzata di mano e messe a verbale. I verbali delle sedute di comitato sono inviate entro 8 giorni dalla seduta a tutti i membri, tramite posta elettronica o in forma cartacea. L’originale porta le firme del Presidente e del segretario e viene conservato in archivio. Ogni verbale viene approvato durante la seduta seguente. Da parte di almeno un membro può essere chiesta la non lettura del verbale.

Art. 15.1

Si definisce membro onorario permanente una persona che si è distinta in modo particolarmente eccezionale a favore del movimento. Esso è eletto dall’assemblea.

Art. 16

I revisori dei conti sono 2. Essi non possono far parte del comitato. Riferiscono annualmente all’assemblea ordinaria sui conti della sezione.

IV. Disposizioni finanziarie

Art. 17

AMOMANNO viene finanziato mediante le offerte volontarie dei membri e dei simpatizzanti.

Art. 18

AMOMANNO risponde solo con il patrimonio del movimento, esclusa ogni e qualsiasi responsabilità personale degli aderenti.

V. Disposizioni particolari e finali

Art. 19

Per quanto non previsto dal seguente statuto, fanno  stato gli articoli 60 e segg. del Codice civile svizzero.

Art. 20

La modifica dello statuto è di competenza dell’assemblea.

Art. 21

Qualora il movimento non avesse più ragione di esistere, potrà essere sciolto se lo deciderà l’assemblea. Il comitato destinerà il fondo comune in beneficenza.

Art. 22

Il presente statuto, approvato dall’assemblea dell’ 11 giugno 2008, entra in vigore immediatamente.

Manno, 11 giugno 2008

Il presidente: Roberto Ferroni

La segretaria: Sandra Guarisco

Statuto di Amomanno in formato PDF